Art. 72.
                   (Mutamento della destinazione)

  I  nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato
da  quello  preesistente  di  abitazione  non possono prevede, per un
periodo  di  quattro  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12
e   24,   tranne   che   siano  intervenute  radicali  trasformazioni
dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.