Art. 72. Periodo di formazione presso l'Universita' o istituti di ricerca stranieri in Italia Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a sei mesi e' richiesto, il consenso del coordinatore del corso; per periodi superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la permanenza in Universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali e' attivato il dottorato di ricerca puo' eccedere la meta' del periodo previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non si applica in presenza di convenzioni ai sensi dell'art. 69.