ART. 72.
                       (Norma interpretativa)

  L'articolo  13,  comma  tredicesimo,  delle legge 9 agosto 1978, n.
463,  e' da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti
ivi  contemplata e' effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici
ed  economici,  dall'inizio  dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in
soprannumero   riassorbibile  dopo  l'esaurimento  delle  graduatorie
previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
  L'assegnazione  definitiva  della  sede  ai  predetti docenti sara'
effettuata,  ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo
13,   soltanto   dopo  l'esaurimento  delle  graduatorie  provinciali
relative allo insegnamento cui si riferisce la nomina.
  Tutti  i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge
9  agosto  1978,  n.  463, sono disposti dai provveditori agli studi.
Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
  Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sulla base delle
graduatorie  ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'articolo
13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e
trasformazione   in   graduatorie   provinciali,  hanno  la  medesima
decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo
13,   per   le  nomine  da  disporre  sulla  base  delle  graduatorie
provinciali.