ART. 72.

  Chiunque,  per  procurarsi  danaro  o altra utilita', in violazione
delle  disposizioni  della  presente legge, introduce nello Stato uno
straniero  minore  di  eta'  perche'  sia  definitivamente affidato a
cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
  La  pena  stabilita  nel precedente comma si applica anche a coloro
che,  consegnando  o  promettendo  danaro  o  altra utilita' a terzi,
accolgono  stranieri  minori  di  eta'  in  illecito  affidamento con
carattere  di  definitivita'.  La  condanna  comporta l'inidoneita' a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.