Art. 72
                  Accantonamenti per rischi di cambio

    1.  Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio
  sono  deducibili  nel limite della differenza negativa tra il saldo
  dei  crediti  e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio,
  anche  sotto  forma  di  obbligazioni  e  titoli similari, valutati
  secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli
  stessi  valutati  secondo  il cambio del giorno in cui sono sorti o
  del  giorno  antecedente  piu'  prossimo e, in mancanza, secondo il
  cambio  del  mese  in  cui  sono  sorti. La differenza si considera
  negativa  in  caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del
  saldo  passivo.  Non  si tiene conto dei crediti e dei debiti per i
  quali  il  rischio di cambio e' coperto da contratti a termine o da
  contratti di assicurazione.
    2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 e'
  superiore   all'ammontare   del   fondo  risultante  alla  chiusura
  dell'esercizio  precedente,  la  deduzione e' ammessa limitatamente
  alla parte eccedente; se essa e' pari o inferiore all'ammontare del
  fondo  alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non e'
  ammessa  e  l'eventuale  eccedenza  del fondo concorre a formare il
  reddito dell'esercizio.
    3.  Le  perdite  di  cambio  derivanti  dalle  riscossioni  e dai
  pagamenti  effettuati  nell'esercizio sono deducibili limitatamente
  alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.
    4.   Le   disposizioni   dei   commi   da  1  a  3  si  applicano
  indipendentemente  dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e
  dei  debiti  eseguite  in  bilancio  a  fronte  delle variazioni di
  cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli
  54 e 66.
    5.  Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi
  1 e 2 i crediti e i debiti gia' risultanti nel bilancio dell'ultimo
  esercizio  chiuso  anteriormente all'entrata in vigore del presente
  testo  unico  sono  valutati  secondo  il  cambio  dell'ultimo mese
  dell'esercizio  stesso  anziche' secondo il cambio del giorno o del
  mese in cui sono sorti.