(Norme-art. 72)
                               Art. 72 
             (Reclamo avverso le decisioni del comitato) 
  1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro  le  decisioni
del comitato puo'  essere  proposto  reclamo  sul  quale  decide  una
commissione composta dal presidente della corte di  appello  nel  cui
distretto  ha  sede  il  comitato,  dal  procuratore  generale  della
Repubblica presso la corte medesima,  dal  presidente  del  consiglio
dell'ordine  forense,  dal  presidente  dell'ordine  o  del  collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati. 
  2. Della commissione non possono  far  parte  persone  che  abbiano
partecipato alla decisione oggetto del reclamo. 
  3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione  degli
atti.