Art. 72 (a).
         Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
                           e loro rimorchi
  1. I ciclomotori, i motoveicoli e  gli  autoveicoli  devono  essere
equipaggiati con:
    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    b)  dispositivi  silenziatori  e  di  scarico  se hanno il motore
termico;
    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    d) dispositivi retrovisori;
    e) pneumatici o sistemi equivalenti.
(( 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a ))
(( 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. ))
(( Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:        ))
(( a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se      ))
(( trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli        ))
(( specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, ))
(( per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei ))
(( trasporti;                                                      ))
(( b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;              ))
(( c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel      ))
(( regolamento.                                                    ))
(( 3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con              ))
(( apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche    ))
(( urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni      ))
(( sulle condizioni di viabilita'. Possono altresi' essere         ))
(( equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, ))
(( le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel    ))
(( regolamento.                                                    ))
  4. I filoveicoli  devono  essere  equipaggiati  con  i  dispositivi
indicati  nei  commi  1,  2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
  5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma  1,  lettere  a)  ed  e).  I  veicoli  di  cui  al  comma  1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi'
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
  6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono  essere  equipaggiati  i  veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione  alla  loro  particolare  destinazione  o  uso,  ovvero  in
dipendenza di particolari norme di comportamento.
  7.  Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei  veicoli  destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
  8.  I  dispositivi  di  cui  ai  commi  precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti Direzione  generale
della  M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro
dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art.    162.  Negli  stessi
decreti  e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire
a corredo della domanda di omologazione.
  9. (( Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite, )) per
i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e  funzionali  e
di  montaggio,  le  caratteristiche  del  contrassegno  che indica la
conformita' dei dispositivi alle norme del  presente  articolo  ed  a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
  10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle  contenute  nelle  predette  direttive,  salvo  il  caso   dei
dispositivi  presenti  al comma 7; in alternativa a quanto prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in  applicazione
delle  corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per  le  Nazioni
Unite  -  Commissione  economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti.
  11. L'omologazione rilasciata da  uno  Stato  estero  per  uno  dei
dispositivi  di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali.
  12. Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  puo'  essere  reso
obbligatorio  il  rispetto  di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle  caratteristiche  costruttive,
funzionali  e  di  montaggio  dei  dispositivi  di  cui  al  presente
articolo.
  13. Chiunque circola  con  uno  dei  veicoli  citati  nel  presente
articolo  in  cui  alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia conforme alle disposizioni stabilite nei  previsti  provvedimenti
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 32 del D.Lgs. n. 360/1993. In precedenza il comma
          2  era  stato  corretto  con avviso di rettifica pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  32  del  9
          febbraio 1993.