Art. 72. 
   Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per
la formazione delle sezioni e delle  classi,  delle  scuole  e  degli
istituti di ogni ordine e grado ed e' stabilito il numero  massimo  e
minimo di alunni per sezione e per classe. 
  2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole  medie  sono
accorpate, in modo peraltro da non costituire classi  con  numero  di
alunni di regola superiore a  23.  Le  classi  che  accolgono  alunni
portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni. 
  3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna  classe
non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per
le classi che accolgono alunni portatori di handicap.