Art. 72.
                          Norma transitoria
 1.  Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (a),  gli  accordi  sindacali
recepiti  in  decreti  del  Presidente  della Repubblica in base alla
legge 29 marzo 1983, n. 93 (b), e le norme generali  e  speciali  del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  non  abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti
del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2.
Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi disciplinati dal presente decreto  in  relazione
ai  soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni
vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  del  secondo
contratto collettivo previsto dal presente decreto.
 2. (( Comma abrogato. (c) ))
 3. (( Comma abrogato. (c) ))
 4. In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione  contrattuale  della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
 5.  Resta  ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la
disciplina dell'accordo  sindacale  riguardante  tutto  il  personale
delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione, reso
esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991,  n.  171  (d),  fino  alla  sottoscrizione  del primo contratto
collettivo previsto dal titolo  III  nell'ambito  di  riferimento  di
esso.
  (a)  La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale.".  Per il testo del relativo art. 2, comma 1,  si  veda
nota (d) all'art.  1.
  (b)  La  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e' la: "Legge quadro sul
pubblico impiego.".
  (c) Commi abrogati dall'art. 43 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi abrogati:
  "2.  Fino  all'adozione  di  una  diversa  disciplina  contrattuale
secondo quanto previsto dal  comma  1  in  materia  di  infrazioni  e
sanzioni   disciplinari,  per  quanto  non  espressamente  modificato
dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I
e II del titolo VII del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
gennaio  1957,  n. 3, nonche' le norme che regolano le corrispondenti
materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale  decreto  non  si
applica".
  3.   Contestualmente   alla   sottoscrizione  dei  primi  contratti
collettivi stipulati ai  sensi  del  titolo  III,  sono  abrogate  le
disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico,   nonche'   le   disposizioni  che  prevedono  trattamenti
economici  accessori  comunque  denominati  a  favore  di  dipendenti
pubblici.  I  contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti
economici  fondamentali  ed  accessori  in  godimento  aventi  natura
retributiva  ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per
ciascuna amministrazione o ente".
  (d) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171, reca:  "Recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina
prevista  dall'accordo  per  il  triennio  1988-1990  concernente  il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168."