Art. 72 
               Disciplina delle insolvenze di mercato 
 
  1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi  alle  negoziazioni
nei mercati regolamentati e  dei  partecipanti  ai  servizi  indicati
nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 e' dichiarata
dalla CONSOB. La dichiarazione di  insolvenza  di  mercato  determina
l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente. 
  2. La CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  stabilisce  con
regolamento i casi  di  inadempimento  e  le  altre  ipotesi  in  cui
sussiste l'insolvenza di mercato nonche'  le  relative  modalita'  di
accertamento e di liquidazione. 
  3. La liquidazione delle insolvenze di mercato e' effettuata da uno
o piu' commissari  nominati  dalla  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia. L'indennita' spettante ai commissari e'  determinata  dalla
CONSOB ed e' posta a carico delle societa' di  gestione  dei  mercati
nei quali l'insolvente ha operato, in base ai  criteri  dalla  stessa
stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia. 
  4. I  commissari  hanno  il  potere  di  compiere  tutti  gli  atti
necessari  alla  liquidazione  dell'insolvenza,  compreso  quello  di
richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori
dei servizi di mercato. 
  5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i
commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui,  un
certificato  di  credito,  comprensivo  delle  spese  sostenute   dal
creditore stesso, che  costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti
dell'insolvente per gli  effetti  dell'articolo  474  del  codice  di
procedura civile. 
  6.  Alla  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato  si  applica
l'articolo 71.