Art. 72 
 
                    Stato giuridico e indennita' 
 
  1.  I  giudici  ausiliari  acquisiscono  lo  stato   giuridico   di
magistrati onorari. 
  2.   Ai   giudici    ausiliari    e'    attribuita    un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in  parte  o  nei
confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. 
  3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni  caso,
la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti  contributi
previdenziali. 
  4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con  i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.