Art. 72 
 
 
Decisioni  sulle  azioni  di  risoluzione  in  seno  ai  collegi   di
                             risoluzione 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai  collegi
di  risoluzione  nei   casi   e   secondo   le   modalita'   previsti
dall'ordinamento dell'Unione Europea. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia
si coordinano, anche mediante  scambio  di  informazioni,  quando  la
Banca d'Italia concorre alla  decisione  di  un  collegio  avente  ad
oggetto un'azione di risoluzione. 
  3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in
seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza
della situazione.