Art. 72
Strategia nazionale delle Green community
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei
territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo
luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto
sussidiario e di scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in
modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di
sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico,
ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale,
anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura
dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la
certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i
microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la
cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le
produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e
delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti
e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero waste
production);
h) integrazione dei servizi di mobilita';
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei
trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono individuare le modalita', i tempi e le risorse
finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di
comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di
cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 72:
Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 61