Art. 72 
 
 
Fondo per il finanziamento  di  progetti  e  attivita'  di  interesse
                     generale nel terzo settore 
 
  1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,  lettera  g),  della
legge 6  giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,  anche
attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento
di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti
oggetto di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di
volontariato, associazioni di promozione  sociale  e  fondazioni  del
Terzo settore,  iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore. 
  2. Le iniziative e i progetti di cui  al  comma  1  possono  essere
finanziati anche in attuazione  di  accordi  sottoscritti,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
  3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  determina
annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali,  le
aree prioritarie di intervento e le linee di  attivita'  finanziabili
nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. 
  4. In attuazione dell'atto di indirizzo  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua  i  soggetti
attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del
Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto  dei  principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6  giugno  2016,
n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere  dall'anno
2018 la medesima dotazione e' incrementata  di  20  milioni  di  euro
annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9
milioni di euro. 
 
          Note all'art. 72: 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 106 del 2016,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 15  della  legge  n.  241  del
          1990, si veda nelle note all'art. 53. 
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.