Art. 72 Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari 1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».
Note all'art. 72: - Si riporta l'articolo 161 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 161 (Istanza di provvedimenti cautelari). - (Omissis). 2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza. (Omissis).».