Art. 72. Codice disciplinare 1. Le aziende ed enti sono tenute al rispetto dei principi generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonche' dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: l'intenzionalita' del comportamento; il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilita' dell'evento; la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'azienda o ente; entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di piu' persone. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo. 3. Al dirigente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da euro 200 ad euro 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche; e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda o ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilita' ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda o ente; f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche' del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o ente o per gli utenti; g) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda o ente. L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio dell'azienda o ente ed e' destinato alle attivita' relative alla sicurezza del personale sanitario. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravita'; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'azienda o ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; c) manifestazioni offensive nei confronti dell'azienda o ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita' da parte del personale dirigente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001; e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi; f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita' libero professionale; h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operativita' e continuita' dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente; i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o ente o per i terzi; j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia; k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7; l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della persona; n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravita' e reiterazione; o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale in applicazione dell'art 55-quinquies, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001; p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza in applicazione dell'art 55-quinquies, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'azienda o ente, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuita' assistenziale, puo' differire, per un massimo di trenta giorni sentito l'interessato, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione. 10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-septies, comma 4; b) recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravita'; c) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita' libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda o ente; d) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater, comma 3-quinquies; e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita'; 2. senza preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 55-quinquies, comma 3; b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); c) condanna, anche non passata in giudicato, per: per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012; per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n. 3; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; gravi delitti commessi in servizio; delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001; d) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 70 (Obblighi del dirigente), nonche' quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche' al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda o ente, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001. Tale pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. 13. In sede di prima applicazione del presente C.C.N.L., il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L. e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta ferma l'applicabilita' delle sanzioni di legge.