Art. 72 
 
       (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato "Fondo per la promozione  integrata",  con  una  dotazione
iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
  a) realizzazione di una  campagna  straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,   anche   avvalendosi   di   ICE-Agenzia    italiana    per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  e  per  l'attrazione  degli
investimenti; 
  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del  sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  da  ICE-Agenzia
italiana   per   l'internazionalizzazione   delle   imprese   e   per
l'attrazione degli investimenti; 
  c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2000,  n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
  d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis). 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
  a) i contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e ICE-Agenzia  italiana  per  l'internazionalizzazione
delle  imprese  e  per  l'attrazione   degli   investimenti   possono
avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa Spa - Invitalia. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio   decreto   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126.