Art. 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a
decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a
fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta' non superiore
ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per
cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto
previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro."
c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti:
"uno o piu' bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1200 euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente,
per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi
integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente e'
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui
all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160."
d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "2000 euro";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro
per l'anno 2020".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.