Art. 72 
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
                             dipendenti 
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Per  l'anno  2020  a
decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio  2020,  e  per  un  periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta  giorni,  i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato  hanno  diritto  a
fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta' non superiore
ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno  specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al  50  per
cento  della  retribuzione,   calcolata   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi  sono
coperti da contribuzione figurativa."; 
  b)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto
previsto nei commi da 1 a 5, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato con figli minori di anni 16,  a  condizione  che  nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti
di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa o  che   non  vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle
attivita' didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza
corresponsione di  indennita'  ne'  riconoscimento  di  contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro." 
  c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti:
"uno o piu' bonus" e le  parole  "600  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1200 euro" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Il bonus e' erogato, in alternativa,  direttamente  al  richiedente,
per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi
per l'infanzia di cui all'articolo  2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n.  65,  ai  servizi  socio-educativi  territoriali,  ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per  servizi
integrativi  per  l'infanzia  di  cui  al   periodo   precedente   e'
incompatibile  con  la  fruizione  del  bonus  asilo  nido   di   cui
all'articolo 1, comma  355,  legge  11  dicembre  2016,  n.232,  come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160." 
  d)  al  comma  11,  le  parole:  "1.261,1  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro". 
  2. All'articolo  25  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  3,  le  parole:  "1000  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2000 euro"; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il bonus  di  cui  al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro
per l'anno 2020". 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.