Art. 723.
(Resa dei conti).
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si
procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla
formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita' e alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi
che si devono tra loro i condividenti.