Art. 73 (L)
      Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione

  1.  Le  pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di  dolo  o  colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti   emanati,   quando   l'emanazione   sia  conseguenza  di  false
dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  dati  non piu'
rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.