Art. 73. 
                         Diritto di recesso 
  1. Entro dieci giorni lavorativi dalla  conclusione  del  contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. 
In tale caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna  penalita'  e
deve rimborsare al venditore solo le spese  sostenute  e  documentate
per la conclusione del contratto e di cui  e'  fatta  menzione  nello
stesso, purche' si tratti di spese  relative  ad  atti  da  espletare
tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. 
  2.  Se  il  contratto  non  contiene  uno  degli  elementi  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),
ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la  data
di cui all'articolo  71,  comma  2,  lettera  e),  l'acquirente  puo'
recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale  caso
l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso. 
  3.  Se  entro  tre  mesi  dalla  conclusione  del  contratto   sono
comunicati  gli  elementi  di  cui  al  comma  2,  l'acquirente  puo'
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al  comma  1,
ed il termine di  dieci  giorni  lavorativi  decorre  dalla  data  di
ricezione della comunicazione degli elementi stessi. 
  4. Se l'acquirente non esercita il diritto di  recesso  di  cui  al
comma 2, ed il venditore non effettua  la  comunicazione  di  cui  al
comma 3, l'acquirente puo' esercitare  il  diritto  di  recesso  alle
condizioni di  cui  al  comma  1,  ed  il  termine  di  dieci  giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei  tre  mesi
dalla conclusione del contratto. 
  5. Il diritto di recesso si  esercita  dandone  comunicazione  alla
persona indicata nel contratto  e,  in  mancanza,  al  venditore.  La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve  essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine previsto.  Essa  puo'  essere  inviata,  entro  lo  stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  entro
le quarantotto ore successive.