ART. 73
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono la
disciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate;
    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'
contribuendo quindi a:
     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acque
sotterranee;
     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quelli
miranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffuso
contenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi e
delle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approccio
combinato.
   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acque
territoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.