Art. 73. 
                 Depositari di medicinali veterinari 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si   applicano   anche
all'attivita'  di   coloro   che   detengono,   per   la   successiva
distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti
di   deposito   stipulati   con   i   titolari    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei prodotti o con  loro  rappresentanti.
Il depositario tiene a disposizione  degli  organi  di  controllo  la
documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.