ART. 73
         (Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  117,  comma 1,  del  decreto,  le parole: "Quando
occorre  effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare".
  2. All'articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle
tensioni  presenti",  sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque
la  distanza  di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
all'allegato   IX  o  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  delle
pertinenti norme tecniche".