Art. 73.

                          Norme transitorie


  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ammessa,  a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi  ai  collegi  arbitrali  di  disciplina.  I  procedimenti  di
impugnazione  di  sanzioni  disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
  2.  L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto  dall'articolo  55-novies  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  introdotto  dall'articolo  69  del presente decreto,
decorre  dal  novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Le  disposizioni  di  legge,  non  incompatibili con quelle del
presente  decreto,  concernenti  singole  amministrazioni  e  recanti
fattispecie  sanzionatorie  specificamente  concernenti i rapporti di
lavoro  del  personale  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili
fino  al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 73:
             - Per il riferimento all'art. 2, del gia' citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all'art. 1.