Art. 73 
 
            Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - 
 
Sospensione    e    decadenza    dell'autorizzazione    all'esercizio
                   dell'attivita' di attestazione 
 
(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Alle SOA si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 25.822, in caso di: 
    a) mancata risposta alle richieste dell'Autorita' ai sensi  degli
articoli  65,  comma  1,  e  66,  comma  4,  nel   termine   indicato
dall'Autorita' stessa; 
    b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64,  comma  5,  65,
comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e  83,  comma  6,
nei termini ivi previsti; 
    c) violazione degli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione
della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo; 
    d)   violazione   degli   obblighi   di    conservazione    della
documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis,  primo  periodo,
del codice. 
    2. Alle SOA si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
51.545 euro in caso di: 
    a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non  veritieri,
compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione; 
    b) svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme alle
disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure
contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f); 
    c) mancato rispetto delle condizioni previste  dall'articolo  71,
comma 1; 
    d) invio  di  comunicazioni  inesatte  o  non  veritiere,  ovvero
trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione
agli obblighi di cui al comma 8; 
    e) inadempimento per quanto previsto all'articolo 77, comma 3; 
    f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7; 
    g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo  8,  comma  7,
lettere d), g) e h); 
    3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica  la  sanzione
della sospensione: 
    a) per un periodo fino a  centoventi  giorni,  in  caso  di  piu'
violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1
dopo una precedente sanzione; 
    b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu'
violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del  comma  2
dopo una precedente sanzione per violazioni di  cui  al  comma  1,  o
viceversa; 
    c) per un periodo fino ad un anno, in caso di piu' violazioni  di
cui al comma 2, o di nuova violazione di cui  al  comma  2  dopo  una
precedente sanzione. 
    Si  applica  la  sanzione  della  decadenza  in  caso  di   nuova
violazione  dopo  una  precedente  sospensione,  se  il  periodo   di
sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con  quella
precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta  giorni,  nonche'
nel caso di  nuova  violazione  dopo  quattro  sanzioni  che  abbiano
comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a
centoventi giorni. 
    4. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di
cui al comma 3, in caso di: 
    a) venire meno dei requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  agli
articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3; 
    b) mancato inizio dell'attivita' sociale entro centottanta giorni
dalla autorizzazione; 
    c) interruzione dell'attivita' per piu' di centottanta giorni; 
    d) inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  comma  8,  primo
periodo; 
    e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento
di sospensione di cui al comma 3; 
    f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85,  commi
1 e 2. 
    5. Il procedimento per l'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, e'  iniziato
d'ufficio dall'Autorita', quando viene a  conoscenza  dell'esistenza,
anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi  di
una delle circostanze  di  cui  ai  commi  da  1  a  4.  A  tal  fine
l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a  presentare
le proprie  controdeduzioni  ed  eventuale  documentazione  entro  un
termine perentorio  non  superiore  a  trenta  giorni,  e  adotta  il
pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. 
    6. L'Autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni
documentali necessarie; le audizioni sono svolte  in  contraddittorio
con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa
comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e
non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e  documenti;  il
termine per le pronuncia da parte dell'Autorita' rimane  sospeso  per
il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria. 
    7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza  dell'autorizzazione,
ovvero di fallimento o di cessazione della attivita' di una  SOA,  le
attestazioni  rilasciate  ad  imprese  restano  valide  a  tutti  gli
effetti. 
    8. La SOA e' tenuta a comunicare la sospensione  e  la  decadenza
dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione  della  attivita',
alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro
quindici giorni dal loro  verificarsi.  Nell'ipotesi  di  sospensione
dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui  va
trasferita    la    documentazione.    Nel    caso    di    decadenza
dell'autorizzazione,  fallimento,   cessazione   dell'attivita',   le
imprese  devono  indicare,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA  cui
trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede,  l'Autorita'
nei successivi quarantacinque giorni designa la  nuova  SOA,  secondo
criteri oggettivi e predeterminati, dandone  comunicazione  alla  SOA
designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA
indicata dall'impresa o, in caso  di  inerzia,  dall'Autorita'  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  indicazione.  Il   contratto   per
l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla
SOA   e   dall'impresa,   prevede,    in    caso    di    sospensione
dell'autorizzazione  della  SOA   all'esercizio   dell'attivita'   di
attestazione,  la  possibilita'  di  risolvere  detto  contratto,  su
richiesta dell'impresa. 
    9.  In  caso  di  sospensione  o  decadenza  dell'autorizzazione,
l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il
trasferimento aziendale tra SOA. 
 
              Note all'art. 73 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "11. Con provvedimento dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione." 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   40,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60.