Art. 73 Autorita' nazionale di vigilanza 1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. 3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita' svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati. 4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico. 5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. 6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu' sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.