Art. 73 
 
 
                  Autorita' nazionale di vigilanza 
 
  1.  Nelle  more  dell'istituzione  dell'autorita'  indipendente  di
regolazione dei trasporti  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono  svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
  2. Al fine dello svolgimento delle funzioni,  di  cui  all'articolo
71, comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di  vigilanza,  nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali»,  apposita
struttura  nei  limiti  della  dotazione  organica,   finanziaria   e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del  presente  decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. 
  3.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia,   l'imparzialita'   e
l'indipendenza  dell'Autorita'  di   vigilanza,   l'attivita'   della
Direzione, di cui al comma  2,  e'  separata  dalle  altre  attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e  contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo  scambio  di  informazioni
sensibili  che  potrebbero  avere   significativi   effetti   tra   i
responsabili del trattamento di dati privilegiati. 
  4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un  dirigente
e da un massimo di  dodici  esperti  in  materia  giuridico-economica
nonche'  da  cinque  unita'  di  personale   tecnico   amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo  dirigenziale,  professionale  e
tecnico amministrativo del  vigente  contratto  di  lavoro  ENAC.  Il
Direttore  generale   dell'ENAC   provvede   all'individuazione   del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico. 
  5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione  ed
al  funzionamento  dell'Autorita'  di  vigilanza,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata  la  misura  dei  diritti  a  carico  degli  utenti  degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. 
  6.  Il  decreto,  di  cui  al  comma  5,  dispone  in  ordine  alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura.  Con  lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al  funzionamento
dell'ENAC,  per  un  importo  corrispondente  alle  spese  non   piu'
sostenute  dall'Ente,  correlate  al  funzionamento  della  Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.