Art. 73 Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice 1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice". 2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; le parole: "ai consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti"; dopo la parola "opportuno," le parole: "gli abbonati", sono sostituite dalle seguenti: "i contraenti"; le parole: "per l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: " per il contraente"; le parole: "dell'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "del contraente". 3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "Prestazione gratuita alla quale", le parole: "l'abbonato", sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". 4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". 5. Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e". 6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)". 7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.". 8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " c) Sistemi di pagamento anticipato; L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.". 9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento; L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.". 10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "fatture non pagate" sono aggiunte le seguenti: "emesse dalle imprese". 11. Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti: "e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili; e-ter) Controllo dei costi; La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.". 12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.". 13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente. "Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica. a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e. b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.".
Note all'art. 73: Il testo dell'Allegato n. 4 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai contraenti per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, i contraenti possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Le chiamate che sono gratuite per il contraente, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata del contrante. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale il contraente, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, puo' impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Esse garantiscono che il contraente sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito il contraente. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per il contraente (ad esempio chiamate al «112»). e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili; e-ter) Controllo dei costi; La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante. La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e. b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.