Art. 73.
                       (Assegnazione di fondi)

   1.  I  fondi  di  cui  alla  legge  30  giugno  1998, n. 208, come
rifinanziata   dalla   presente  legge,  sono  assegnati  a  progetti
selezionati  secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica,  con  particolare  riferimento  alle  priorita'  della
programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali;
tali   criteri  e  metodi  sono  attuati  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96.
   2.  Il  limite  di  impegno quindicennale, di cui all'articolo 50,
comma  1,  lettera  g),  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la
costruzione  della  superstrada  a  pedaggio  Pedemontana  Veneta, e'
assegnato alla regione Veneto.
 
             Note all'art. 73:
                 -  La legge 30 giugno 1998, n. 208, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153 reca: "Attivazione
          delle  risorse  preordinate  dalla  legge  finanziaria  per
          l'anno  1998  al  fine  di realizzare interventi nelle aree
          depresse.   Istituzione   di   un  Fondo  rotativo  per  il
          finanziamento  dei  programmi di promozione imprenditoriale
          nelle aree depresse.".
                 -  Il  testo  dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto
          legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e' il seguente:
                 "5-bis.  Il  Fondo  di  cui  al comma 5 e' ripartito
          sulla  base  di apposite delibere del CIPE, su proposta del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, tenendo conto degli
          impegni  assunti  in relazione alle competenze trasferite a
          ciascuna  delle  amministrazioni interessate, nonche' delle
          esigenze  segnalate  dalle  amministrazioni  stesse. Con la
          stessa  procedura  il  CIPE  puo'  rideterminare  entro  il
          15 maggio  di ciascun anno il predetto riparto per gli anni
          successivi.".
                 -  Il  testo dell'art. 50, comma 1, lettera g) della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' il seguente:
                 "Art.  50. -  1.  Al  fine  di agevolare lo sviluppo
          dell'economia  e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
          finanziamenti:
                   a) - f) (omissis);
                   g) per  la  prosecuzione  degli  interventi per il
          sistema  autostradale  previsti dall'art. 3, comma 1, della
          legge  3 agosto  1998,  n.  295, e con i medesimi criteri e
          modalita',  sono  autorizzati  ulteriori  limiti di impegno
          quindicennali  di  lire  50  miliardi a decorrere dall'anno
          2000  e  di  lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
          valere  su  tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
          limite   di  impegno  quindicennale  e'  riservata  per  la
          costruzione    dell'autostrada   Pedemontana   Veneta   con
          priorita'  relativamente  al tratto dall'autostrada A31 tra
          Dueville  (Vicenza)  e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27,
          tra  Treviso  e  Spresiano  (Treviso).  La costruzione deve
          assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
          dei  corridoi  gia'  previsti  dagli  strumenti urbanistici
          nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
          tratti  alla  libera  percorrenza  del  traffico locale per
          assicurare  la  massima  compatibilita'  dell'opera  con  i
          territori attraversati.".