Art. 73. Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi. Il compenso e' liquidato secondo le norme del regolamento. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.