Art. 73. Liquidazione, trasformazione e fusione. Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi e' stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni. Nei casi di liquidazione delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nel caso di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice in societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova societa' soggetta all'imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Per gli effetti della trasformazione e della fusione di societa' ai fini dell'imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.