Art. 73. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purche' siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti e' determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potra' superare in ciascun settore un quarto del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unita' per eccesso. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalita' di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali e' proposto il rilascio medesimo. Il rilascio del titolo di dottore di ricerca e' subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo e' stato conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilita' per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.