ART. 73. (Organici del personale educativo) L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, e' sostituito dal seguente: "I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicita' della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonche' l'identita' delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in piu'; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sara' utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sara' disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'articolo 3 della presente legge e', pertanto, parzialmente modificato in conformita'. Il personale di cui al presente articolo puo' chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione, scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sara' disposto d'ufficio; nei confronti del personale in soprannumero. L'inquadramento avverra' anche in soprannumero, nella sesta qualifica funzionale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312. Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo e' disposto nei limiti del numero complessivo di unita' di personale educativo in soprannumero".