ART. 73. 
                 (Organici del personale educativo) 
 
  L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici  degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili  e
dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e  professionali
e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei
convitti annessi agli  istituti  tecnici  e  professionali,  previsti
dall'articolo 121 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 417,  modificato  dall'articolo  64  della  legge  11
luglio 1980,  n.  312,  ferme  restando  l'unicita'  della  dotazione
organica delle singole  istituzioni  educative,  nonche'  l'identita'
delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come  segue:
sino a venticinque convittori, quattro  posti;  per  ogni  successivo
gruppo di otto convittori, un posto  in  piu';  per  ogni  gruppo  di
dodici semiconvittori, un posto. 
  Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o  per  sordomuti  le
dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate. 
  La determinazione degli organici e' effettuata  in  relazione  alle
sedi di funzionamento del convitto. 
  Le variazioni degli organici del personale  educativo  disposte  ai
sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il  31  marzo
di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  Il personale educativo in soprannumero per  effetto  di  situazioni
sopravvenute  rispetto  alla  predetta  data  del  31   marzo   sara'
utilizzato  per  l'anno  scolastico  successivo  presso   istituzioni
educative  della  provincia  ovvero   presso   l'ufficio   scolastico
provinciale;   il   trasferimento   d'ufficio   di   tale   personale
soprannumerario sara' disposto dopo  il  suddetto  anno,  ove  ancora
necessario. Il primo comma dell'articolo 3 della presente  legge  e',
pertanto, parzialmente modificato in conformita'. 
  Il personale di cui al presente articolo puo' chiedere il passaggio
nei   ruoli   del   personale   dell'amministrazione    centrale    e
dell'amministrazione,  scolastica  periferica  del  Ministero   della
pubblica istruzione. Tale passaggio  sara'  disposto  d'ufficio;  nei
confronti del personale in soprannumero. 
  L'inquadramento  avverra'  anche  in  soprannumero,   nella   sesta
qualifica funzionale di cui all'articolo  4  della  legge  11  luglio
1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia'
acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono  collocati  nella
classe di stipendio che, anche  mediante  l'attribuzione  di  aumenti
periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico  pari
o immediatamente superiore a quello in godimento. 
  Il  soprannumero  di  cui  al  comma  precedente  e'  assorbito  in
corrispondenza  dei  posti  disponibili  nella   dotazione   organica
cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n.  312,
fatte salve le riserve dei posti necessarie ai  fini  dell'attuazione
di quanto previsto dagli articoli 9 e  65  della  medesima  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
  Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di
stato giuridico e di  trattamento  economico  relativa  al  personale
appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. 
  Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli
effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. 
  Il passaggio di  cui  al  sesto  comma  del  presente  articolo  e'
disposto nei limiti del numero complessivo  di  unita'  di  personale
educativo in soprannumero".