Art. 73 
                        Altri accantonamenti 
 
  1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte  delle
spese per lavori ciclici di manutenzione e  revisione  delle  navi  e
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo
di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza  tra  l'ammontare
complessivamente  dedotto  e  la  spesa  complessivamente   sostenuta
concorre  a  formare  il  reddito,  o  e'  deducibile  se   negativa,
nell'esercizio in cui ha termine il ciclo. 
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di  opere  pubbliche  sono  deducibili,  in  luogo  delle  quote   di
ammortamento di cui all'articolo 67 e delle spese di cui al  comma  7
dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito  fondo
del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione  dei
beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle
altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione e' ammessa,  per
ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non  e'
piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio  del  complessivo
ammontare delle spese  relative  al  bene  medesimo  sostenute  negli
ultimi due esercizi. Se le  spese  sostenute  in  un  esercizio  sono
superiori  all'ammontare  del   fondo   l'eccedenza   e'   deducibile
nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il  quinto.
L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a  formare  il  reddito
dell'esercizio  in  cui  avviene  la  devoluzione.  Le  imprese   che
intendono avvalersi delle disposizioni  del  presente  comma  debbono
darne comunicazione scritta all'ufficio  delle  imposte  nel  termine
stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
relativa al primo esercizio di durata della concessione. 
  3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da  operazioni
e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per
cento  dell'ammontare  degli   impegni   assunti   nell'esercizio   a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo  distinti
per esercizio di  formazione.  L'utilizzo  a  copertura  degli  oneri
relativi ai singoli esercizi deve  essere  effettuato  a  carico  dei
corrispondenti fondi sulla base del  valore  unitario  di  formazione
degli stessi  e  le  eventuali  differenze  rispetto  a  tale  valore
costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei  fondi
non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di
formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
  4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da  quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. 
  5. Per le concessioni di opere pubbliche  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente testo unico le imprese  concessionarie
possono  avvalersi   delle   disposizioni   del   comma   2   dandone
comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito
per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e  imputando  al
fondo l'ammontare delle quote di ammortamento gia'  dedotte  a  norma
dell'articolo 67.