(Norme-art. 73)
                               Art. 73 
             (Consulente tecnico del pubblico ministero) 
  1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di
regola  una  persona  iscritta  negli  albi  dei   periti.   Per   la
liquidazione del compenso  al  consulente  tecnico  si  osservano  le
disposizioni previste per il perito.