Art. 73.
                              Part time
  1.  All'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo  le parole: «avviene automaticamente» sono
sostituite      dalle     seguenti:     «puo'     essere     concessa
dall'amministrazione»;
    b)   al  secondo  periodo  le  parole  «grave  pregiudizio»  sono
sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»;
    c)  al  secondo  periodo  le  parole  da: «puo' con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
    ((  d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )).
  2.  All'articolo  1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
    b)  le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45
a  55»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e' destinata, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad
incentivare   la   mobilita'  del  personale  esclusivamente  per  le
amministrazioni  che  dimostrino di aver provveduto ad attivare piani
di  mobilita'  e di riallocazione mediante trasferimento di personale
da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
    c)  le  parole  da  «L'ulteriore  quota»  fino  a  «produttivita'
individuale e collettiva» sono soppresse.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 58 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 662 del 1996:
              «58.  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
          pieno    a    tempo    parziale    puo'   essere   concessa
          dall'amministrazione  entro  sessanta giorni dalla domanda,
          nella  quale  e'  indicata  l'eventuale attivita' di lavoro
          subordinato  o autonomo che il dipendente intende svolgere.
          L'amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  nega  la
          trasformazione  del  rapporto  nel  caso in cui l'attivita'
          lavorativa  di  lavoro  autonomo  o subordinato comporti un
          conflitto  di  interessi  con  la  specifica  attivita'  di
          servizio  svolta  dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
          trasformazione  comporti, in relazione alle mansioni e alla
          posizione    organizzativa    ricoperta   dal   dipendente,
          pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
          La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
          l'attivita'   lavorativa   di   lavoro   subordinato  debba
          intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
          e'  tenuto,  inoltre,  a comunicare, entro quindici giorni,
          all'amministrazione    nella    quale    presta   servizio,
          l'eventuale    successivo    inizio    o    la   variazione
          dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
          al  comma  57,  per  il  restante  personale  che  esercita
          competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
          e  di  sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  e di sicurezza
          pubblica,   con   esclusione   del   personale  di  polizia
          municipale  e provinciale, le modalita' di costituzione dei
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale  ed  i contingenti
          massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  competente, di concerto il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta il comma 59 dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 662 del 1996, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
          dei  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle pubbliche
          amministrazioni   da   tempo   pieno   a   tempo   parziale
          costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
          quota  pari  al  70  per  cento  dei  predetti  risparmi e'
          destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i criteri stabiliti
          dalla   contrattazione   integrativa,   ad  incentivare  la
          mobilita'    del    personale    esclusivamente    per   le
          amministrazioni   che  dimostrino  di  aver  provveduto  ad
          attivare  piani  di  mobilita'  e di riallocazione mediante
          trasferimento   di   personale   da   una   sede  all'altra
          dell'amministrazione  stessa.  I risparmi eventualmente non
          utilizzati   per   le   predette   finalita'  costituiscono
          ulteriori economie di bilancio.».