Art. 73.
              (Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  2 della legge 23 dicembre 1986, n.
898, e' sostituito dal seguente:
  "1. Ove il  fatto  non  configuri  il  piu'  grave  reato  previsto
dall'articolo   640-bis   del   codice   penale,  chiunque,  mediante
l'esposizione di dati o notizie falsi,  consegue  indebitamente,  per
se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o
altre  erogazioni  a  carico  totale  o  parziale  del  Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia e' punito con  la  reclusione  da
sei  mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari
od inferiore a lire venti milioni si  applica  soltanto  la  sanzione
amministrativa di cui agli articoli seguenti".
 
          Nota all'art. 73:
            -  La legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  299  del  27  dicembre  1986.
          L'art. 2 recita:
            "Art.  2. - 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o
          notizie falsi, consegue indebitamente, per se'  o  per  gli
          altri, aiuti, premi, indennita', restituzione, contributi o
          altre  erogazioni  a  carico  totale  o  parziale del Fondo
          europeo agricolo di orientamento e garanzia e'  punito  con
          la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni.   Quando la somma
          indebitamente percepita  e'  inferiore  ad  un  decimo  del
          beneficio   legittimamente   spettante,   e   comunque  non
          superiore a lire  venti  milioni  si  applica  soltanto  la
          sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
            2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1
          e  di  quella  del  comma  1 dell'art. 3, alle erogazioni a
          carico  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento   e
          garanzia  sono assimilate le quote nazionali previste dalla
          normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di
          detto Fondo, nonche' le erogazioni poste  a  totale  carico
          della   finanza   nazionale   sulla  base  della  normativa
          comunitaria.
            3.  Con  la  sentenza  il  giudice   determina   altresi'
          l'importo  indebitamente  percepito e condanna il colpevole
          alla  restituzione  di  esso  all'amministrazione  che   ha
          disposto la erogazione di cui al comma 1".