Art. 73.
                 Veicoli su rotaia in sede promiscua
  1. I veicoli su rotaia, per circolare  in  sede  promiscua,  devono
essere  muniti  di  dispositivi  di  illuminazione  e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono
essere  muniti  di  dispositivi  tali  da  consentire  al  conducente
l'agevole  visibilita'  anche  a  tergo.  Negli  stessi  il  campo di
visibilita' del conducente, in avanti  e  lateralmente,  deve  essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  sono  stabilite le
caratteristiche e le modalita' di installazione  dei  dispositivi  di
cui  al  comma 1, nonche' le caratteristiche del campo di visibilita'
del conducente.
  3. Chiunque circola in sede promiscua  con  un  veicolo  su  rotaia
mancante  di  alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi  compreso  il  campo  di
visibilita',  non  sia  conforme  per  caratteristiche o modalita' di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.