Art. 73. 
            Piano concernente il rapporto allievi-classi 
 
  1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal  piano  pluriennale  di
cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95  e  1995-96,  in
conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537. 
 
          Nota all'art. 73:
             - Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 412/1991
          (Disposizioni   in  materia  di  finanza  pubblica)  e'  il
          seguente:
             "Art. 5 (Assunzioni nel  pubblico  impiego).  -  6.  Per
          adeguarsi  alla generale politica del razionale impiego del
          personale delle amministrazioni statali, il Ministro  della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i Ministri per la
          funzione pubblica e  del  tesoro,  presenta,  entro  il  30
          aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento
          di  programmazione economico-finanziaria di cui all'art.  3
          della legge 5 agosto 1978, n. 468,  come  modificata  dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale
          e  per  ciascuna  provincia  i  criteri  e  gli standard di
          riferimento atti a  stabilire  il  rapporto  allievi-classi
          autorizzato  per  i  diversi  ordini di scuola.   Obiettivo
          prioritario del  piano  e'  la  progressiva  riduzione  del
          fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale
          che cessa dal servizio".
             -  Per  l'art.  4  della  legge n. 537/1993 si veda nota
          all'art. 3.