Art. 73. Norma finale 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (a), puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (b), riguardanti i Segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 (c) - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonche' per i Segretari comunali e provinciali il trattamento economico e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto. 4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto. 5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 (d), e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312 (e), 30 maggio 1988, n.186 (( (f), )) 11 luglio 1988, n. 266 (g), 31 gennaio 1992, n. 138 (( (h), legge 30 dicembre 1986, n. 936 (i), )) provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall' A.R.A.N. ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell' articolo 51. 6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (l), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (m), relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (n), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 (o). (a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.". Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 5: "5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatria di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria". (b) La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie locali.". Si trascrive il testo dell'art. 52, comma 2: "2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita', i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalita', di accesso e progressione in carriera, nonche' l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali". (c) La legge 7 marzo 1986, n. 65, e' la: "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale.". (d) La legge 26 dicembre 1936, n. 2174, reca: "Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941.". (e) La legge 13 luglio 1984, n. 312, reca: "Interventi straordinari integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.". (f) La legge 30 maggio 1988, n. 186, reca: "Istituzione dell'agenzia spaziale italiana.". (g) La legge 11 luglio 1988, n. 266, reca: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del registro aeronautico italiano (RAI).". (h) La legge 31 gennaio 1992, n. 138, reca: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del comitato olimpico nazionale (CONI).". (i) Comma modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha introdotto le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,", recante: "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.". (l) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6. (m) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.". Per il testo del relativo art. 2, si veda nota (d) all'art. 1. (n) Il decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, reca: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita', e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali." Si trascrive il testo del relativo art. 7: "Art. 7. (Misure in materia di pubblico impiego). - 1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale. 2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' quelli previsti per il personale di cui l'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8. 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate. 4. Per l'anno 1993 le somme relative al fondi di incentivazione ed al fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991. 5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota indennita' integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore; privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992. 6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore. 7. L'art. 2, comma 4, del D.L 11 luglio 1992. n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992. n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992. 8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 23 luglio 1991. n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche. con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre 1991, n .412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1. della L. 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari". (o) Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".