Art. 73.
          Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza
                 di soppressione di funzioni statali
  1.  Sono  altresi' conferite  alle  regioni,  in conseguenza  della
soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
  b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  c) la ripartizione  delle risorse finanziarie assegnate  tra i vari
interventi.
  2.  Qualora   l'attuazione  dei   programmi  regionali   di  tutela
ambientale   richieda  l'iniziativa   integrata   e  coordinata   con
l'amministrazione  dello  Stato  o  con  altri  soggetti  pubblici  o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
  3. E' conferita, previa  intesa, alla regione Sardegna l'attuazione
di tutti gli interventi necessari  per la realizzazione del programma
di   salvaguardia  del   litorale  e   delle  zone   umide  nell'area
metropolitana di  Cagliari di  cui all'articolo  17, comma  20, della
legge 11  marzo 1988, n. 67.  La regione Sardegna succede  allo Stato
nei  rapporti concessori  e  convenzionali in  atto  e dispone  delle
relative risorse finanziarie.
 
          Nota all'art. 73:
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 20, della gia' citata
          legge n. 67 del 1988 e' il seguente:
            "20. Per consentire la realizzazione di un  programma  di
          salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di
          interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar)
          dell'area  metropolitana  di  Cagliari,  e' autorizzata una
          spesa  annua  di  lire  20,  50  e  50  miliardi  di  lire,
          rispettivamente  per  gli  esercizi finanziari 1988, 1989 e
          1990,  da  realizzare  con  interventi   straordinari   dal
          Ministero   dell'ambiente,   di   intesa   con  la  regione
          Sardegna".