Art. 73 
                Vigilanza sulle societa' di gestione 
 
  1. Le societa' di  gestione  sono  soggette  alla  vigilanza  della
CONSOB, che a tal fine si avvale dei  poteri  previsti  dall'articolo
74, comma 2. 
  2. La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un albo. 
  3.  La  CONSOB  verifica  che  le  modificazioni  statutarie  delle
societa'  di  gestione  non  contrastino  con  i  requisiti  previsti
dall'articolo  61.  Non  si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. 
  4. La CONSOB vigila affinche' la regolamentazione del  mercato  sia
idonea  ad  assicurare  l'effettivo  conseguimento  delle   finalita'
indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera  b),  e  puo'  richiedere
alle  societa'  di  gestione  modifiche  della  regolamentazione  del
mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.