Art. 73 
 
               Formazione presso gli uffici giudiziari 
 
  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di  durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30
negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto
processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto
processuale penale, diritto  del  lavoro  e  diritto  amministrativo,
((ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110)) e  che  non
abbiano compiuto i ((trenta  anni))  di  eta',  possono  accedere,  a
domanda  e  per  una  sola  volta,  a  un   periodo   di   formazione
teorico-pratica presso ((le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,
gli uffici e  i  tribunali  di  sorveglianza  e  i  tribunali  per  i
minorenni)) della durata  complessiva  di  diciotto  mesi.  Lo  stage
formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto
esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con  i
medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di  formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso  il  Consiglio  di
Stato,  sia  nelle  sezioni  giurisdizionali  che  consultive,  e   i
Tribunali Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana  e  ((le
province autonome di Trento e di Bolzano)), nell'ambito della propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano  l'istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di  svolgimento
presso il  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana  e   presso   il   ((Tribunale   Regionale   di   Giustizia
amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano)). 
  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di  formazione  tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al  comma  1  si  riconosce
preferenza,  nell'ordine,  alla  media  degli  esami   indicati,   al
punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.  ((A  parita'  dei
requisiti previsti dal primo periodo  si  attribuisce  preferenza  ai
corsi  di  perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi  alla
laurea)). 
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo'  essere
espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di  cui  si  tiene
conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il  Consiglio
di Stato, il Consiglio di Giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana, il ((Tribunale Regionale di  Giustizia  amministrativa  di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano)), i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con  riferimento  ad  una  o  piu'
sezioni in cui sono trattate specifiche materie 
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati  a  un  magistrato  che  ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la
continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. ((Per l'acquisto di  dotazioni
strumentali informatiche per le necessita' di cui al  quarto  periodo
e' autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.))  Nel
corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione  il  magistrato
puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage  al  fine
di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza  e  ausilio.
L'attivita' di magistrato formatore  e'  considerata  ai  fini  della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2,  del
decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  nonche'  ai  fini  del
conferimento  di  incarichi  direttivi  e  semidirettivi  di  merito.
L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi
formativi  dei   laureati   presso   gli   organi   della   Giustizia
amministrativa non si considera ai fini  dei  passaggi  di  qualifica
((di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186,
e successive modificazioni)), ne'  ai  fini  del  conferimento  delle
funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della  medesima  legge.
Al magistrato  formatore  non  spetta  alcun  compenso  aggiuntivo  o
rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 
  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e
il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di
mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro
attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi  sono
ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione  decentrata  loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza  almeno  semestrale
((secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da
parte della Scuola superiore della magistratura.)) I laureati ammessi
a partecipare al periodo di formazione ((teorico-pratica)) presso  il
Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa  per  la
Regione  Siciliana,  i  Tribunali  Amministrativi  Regionali   e   il
((Tribunale Regionale di Giustizia  amministrativa  di  Trento  e  la
sezione autonoma di Bolzano)) sono ammessi  ai  corsi  di  formazione
organizzati   dal   Consiglio   di   Presidenza    della    Giustizia
Amministrativa. 
  ((5-bis. L'attivita' di formazione  degli  ammessi  allo  stage  e'
condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli  avvocati
e con le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio,  qualora  gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense
o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.)) 
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice
ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli
relativi ai  procedimenti  trattati  dall'avvocato  presso  il  quale
svolgono il tirocinio. 
  7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare   attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi   incarico
professionale. 
  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e
non determina il sorgere di alcun rapporto di  lavoro  subordinato  o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 
  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato  formatore,   per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario. 
  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso  alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle
scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per   l'accesso   alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al magistrato formatore. 
  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell'ufficio. 
  12. (((soppresso).)) 
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il
periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della
frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  indetti
dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione   della
giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i
concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito. 
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza
per la  nomina  ((a  giudice  onorario))  di  tribunale  e  ((a  vice
procuratore onorario)). 
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari». 
  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso
consentito   l'apporto   finanziario   di   terzi,   anche   mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
  18. I capi degli uffici giudiziari  di  cui  al  presente  articolo
quando  stipulano  le  convenzioni  previste  dall'articolo  37   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato  a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della  Giustizia
ordinaria. 
  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.5  della  legge  21
          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di  pace)  ,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Requisiti per la nomina) 
              1. Per la nomina a giudice di  pace  sono  richiesti  i
          seguenti requisiti: 
              a) essere cittadino italiano; 
              b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
              c) non avere riportato condanne per delitti non colposi
          o  a  pena  detentiva  per  contravvenzione  e  non  essere
          sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
              d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; 
              e) [avere idoneita' fisica e psichica]; 
              f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a
          70 anni; 
              g)  avere  cessato,  o  impegnarsi  a   cessare   prima
          dell'assunzione  delle  funzioni  di   giudice   di   pace,
          l'esercizio di qualsiasi attivita'  lavorativa  dipendente,
          pubblica o privata; 
              h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio
          della professione forense. 
              2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1  non
          e' richiesto per coloro che hanno esercitato: 
              a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno  un
          biennio; 
              b) funzioni notarili; 
              c)   insegnamento   di   materie    giuridiche    nelle
          universita'; 
              d) funzioni inerenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          alla  ex  carriera  direttiva  delle  cancellerie  e  delle
          segreterie giudiziarie. 
              2-bis. La disposizione di cui al  comma  2  si  applica
          anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
          presso gli uffici giudiziari. 
              3. Accertati i requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  la
          nomina  deve  cadere  su  persone   capaci   di   assolvere
          degnamente,  per  indipendenza,  equilibrio   e   prestigio
          acquisito  e  per  esperienza  giuridica  e  culturale,  le
          funzioni di magistrato onorario. 
              4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della
          attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche
          in deroga ai termini  di  preavviso  previsti  dalle  leggi
          relative ai singoli impieghi,  entro  trenta  giorni  dalla
          data della nomina." 
              -Per i riferimenti all'articolo 37 del citato  d.l.n.98
          del 2011 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 62.