Art. 73 
 
              (Formazione presso gli uffici giudiziari) 
 
  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di  durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30
negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto
processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto  amministrativo,  un
punteggio di laurea  non  inferiore  a  102/110  e  che  non  abbiano
compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica  presso  i
tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di  diciotto
mesi. Lo stage formativo, con  riferimento  al  procedimento  penale,
puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a  un  periodo
di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche  presso  il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive,
e i Tribunali Amministrativi Regionali. La  Regione  Siciliana  e  la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano  l'istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di  svolgimento
presso il  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa
per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige. 
  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di  formazione  tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al  comma  1  si  riconosce
preferenza,  nell'ordine,  alla  media  degli  esami   indicati,   al
punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. 
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo'  essere
espressa una preferenza  ai  fini  dell'assegnazione  a  uno  o  piu'
magistrati dell'ufficio incaricati della  trattazione  di  affari  in
specifiche materie, di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le
esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di  Stato,  il  Consiglio  di
Giustizia amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Regione  Autonoma  del   Trentino
Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi  Regionali  la  preferenza  si
esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in  cui  sono  trattate
specifiche materie. 
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati  a  un  magistrato  che  ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la
continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Nel  corso  degli  ultimi  sei
mesi  del  periodo  di  formazione  il   magistrato   puo'   chiedere
l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la
continuita' dell'attivita' di assistenza e  ausilio.  L'attivita'  di
magistrato formatore e' considerata  ai  fini  della  valutazione  di
professionalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini  del  conferimento
di incarichi direttivi e  semidirettivi  di  merito.  L'attivita'  di
magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi  dei
laureati presso gli organi  della  Giustizia  amministrativa  non  si
considera ai fini dei passaggi di qualifica di  cui  all'articolo  15
della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento  delle
funzioni di cui all'articolo 6, comma 5,  della  medesima  legge.  Al
magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o  rimborso
spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 
  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e
il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di
mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro
attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi  sono
ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione  decentrata  loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno  semestrale.
I  laureati  ammessi  a  partecipare   al   periodo   di   formazione
teorico-pratico  presso  il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di
Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i  Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale  per
la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi  di
formazione organizzati dal Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa. 
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice
ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli
relativi ai  procedimenti  trattati  dall'avvocato  presso  il  quale
svolgono il tirocinio. 
  7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare   attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi   incarico
professionale. 
  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e
non determina il sorgere di alcun rapporto di  lavoro  subordinato  o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 
  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato  formatore,   per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario. 
  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso  alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle
scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per   l'accesso   alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al magistrato formatore. 
  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell'ufficio. 
  12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del  comma
11, costituisce titolo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il
periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della
frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  indetti
dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione   della
giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i
concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito. 
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza
per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice  procuratore
onorario. 
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari". 
  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso
consentito   l'apporto   finanziario   di   terzi,   anche   mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
  18. I capi degli uffici giudiziari  di  cui  al  presente  articolo
quando  stipulano  le  convenzioni  previste  dall'articolo  37   del
decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato  a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della  Giustizia
ordinaria. 
  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.