Art. 73 
 
                     Misure minime di protezione 
 
  1. Le aree riservate di I e II classe devono  essere  protette  con
idonei  sistemi  di  allarme  e  dispositivi   elettronici   per   il
rilevamento delle intrusioni. 
  2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui  al  comma  1  devono
essere dotati di  misure  antimanomissione  ed  antisabotaggio  e  di
alimentazione elettrica sussidiaria. 
  3. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e'  controllato
mediante un sistema di "passi" o di riconoscimento individuale per il
personale dipendente dell'ente o operatore economico. 
  4.  I  sistemi  di  riconoscimento  individuale,  anche   di   tipo
elettronico,  utilizzati  per  l'accesso  alle   aree   riservate   e
controllate devono essere gestiti  dall'organizzazione  di  sicurezza
dell'ente o operatore economico. 
  5.  Personale  di  vigilanza  espressamente  preposto  effettua  il
controllo delle aree riservate di I e II classe durante e al di fuori
del normale  orario  di  lavoro,  al  fine  di  prevenire  rischi  di
manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate. 
  6. In relazione a quanto  previsto  dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, nel  caso
in cui personale dipendente o  comunque  incaricato  dagli  operatori
economici che hanno  rapporti  contrattuali  con  il  DIS,  l'AISE  o
l'AISI, debba accedere occasionalmente nelle sedi e' accompagnato  da
personale degli organismi  incaricato  di  esercitare  la  vigilanza,
previo accertamento dell'assenza di controindicazioni sulla  base  di
informazioni in atti ovvero acquisite  ai  sensi  dell'art.  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121.