Art. 73 Misure minime di protezione 1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni. 2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria. 3. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e' controllato mediante un sistema di "passi" o di riconoscimento individuale per il personale dipendente dell'ente o operatore economico. 4. I sistemi di riconoscimento individuale, anche di tipo elettronico, utilizzati per l'accesso alle aree riservate e controllate devono essere gestiti dall'organizzazione di sicurezza dell'ente o operatore economico. 5. Personale di vigilanza espressamente preposto effettua il controllo delle aree riservate di I e II classe durante e al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prevenire rischi di manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate. 6. In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, nel caso in cui personale dipendente o comunque incaricato dagli operatori economici che hanno rapporti contrattuali con il DIS, l'AISE o l'AISI, debba accedere occasionalmente nelle sedi e' accompagnato da personale degli organismi incaricato di esercitare la vigilanza, previo accertamento dell'assenza di controindicazioni sulla base di informazioni in atti ovvero acquisite ai sensi dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.