Art. 73 Scambio di informazioni 1. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorita' di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione. 2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorita' di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorita'.