Articolo 73 Appello 1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione. 2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente: a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente; b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a): i) unitamente all'appello contro la decisione; o ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso. 3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado puo' riguardare questioni di diritto e questioni di fatto. 4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.