Art. 73 Altre sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18; b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18; c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12; b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17; c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo; d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 15 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non puo' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7; b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di capacita' pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46; c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1; d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo; e) chiunque elabora il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze in difformita' dalle modalita' previste nei decreti ministeriali attuativi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione e' ridotta alla meta' per quantitativi inferiori a 2 tonnellate. 8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere a), b) e c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 7, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 7, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore e' altresi' revocato il contributo concesso. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro: a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 13, comma 3; b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 14, commi 1 e 3; c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 10, comma 3; d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2; e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7; f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2; g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.