Art. 73 
 
 
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "in qualunque  tempo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "in qualunque momento"; 
    b) al comma 4, le parole: "del  direttore  dell'esecuzione"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "dal  direttore  dell'esecuzione"  e  le
parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP". 
 
          Note all'art. 73: 
              - Si riporta l'articolo 109 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  109  (Recesso).  -  1.  Fermo  restando   quanto
          previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la  stazione
          appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento
          previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
          relative ai servizi e alle forniture eseguiti  nonche'  del
          valore dei materiali utili esistenti in cantiere  nel  caso
          di lavoro o in magazzino nel caso di servizi  o  forniture,
          oltre al decimo dell'importo delle  opere,  dei  servizi  o
          delle forniture non eseguite. 
              2. Il decimo dell'importo delle opere non  eseguite  e'
          calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
          del prezzo posto a  base  di  gara,  depurato  del  ribasso
          d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o  forniture
          eseguiti. 
              3. L'esercizio del diritto di recesso e'  preceduto  da
          una formale comunicazione all'appaltatore da darsi  con  un
          preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali  la
          stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi  o
          forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica  la
          regolarita' dei servizi e delle forniture. 
              4. I materiali, il cui  valore  e'  riconosciuto  dalla
          stazione appaltante a norma  del  comma  1,  sono  soltanto
          quelli gia'  accettati  dal  direttore  dei  lavori  o  dal
          direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
          RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
          di cui al comma 3. 
              5. La stazione  appaltante  puo'  trattenere  le  opere
          provvisionali e gli impianti che non siano in  tutto  o  in
          parte asportabili ove li ritenga  ancora  utilizzabili.  In
          tal caso essa corrisponde all'appaltatore,  per  il  valore
          delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
          lavori eseguiti, un compenso  da  determinare  nella  minor
          somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
          degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
              6. L'appaltatore deve rimuovere  dai  magazzini  e  dai
          cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
          e deve mettere i magazzini  e  i  cantieri  a  disposizione
          della stazione appaltante nel termine  stabilito;  in  caso
          contrario lo sgombero  e'  effettuato  d'ufficio  e  a  sue
          spese.".