Art. 73 
 
 
         Altre risorse finanziarie specificamente destinate 
              al sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. A decorrere dall'anno 2017, le  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli
oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel
programma «Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle
organizzazioni»,  nell'ambito  della   missione   «Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia»: 
    a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.  266,  per
un ammontare di 2 milioni di euro; 
    b) articolo 1 della legge  15  dicembre  1998,  n.  438,  per  un
ammontare di 5,16 milioni di euro; 
    c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,
per un ammontare di 7,75 milioni di euro; 
    d) articolo 13 della legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  per  un
ammontare di 7,050 milioni di euro; 
  2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono  determinati  annualmente,  nei  limiti  delle
risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento, le linee di attivita'  finanziabili  e  la
destinazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  per  le  seguenti
finalita': 
    a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato; 
    b) sostegno  alle  attivita'  delle  associazioni  di  promozione
sociale; 
    c) contributi per l'acquisto di  autoambulanze,  autoveicoli  per
attivita' sanitarie e beni strumentali. 
  3. In attuazione degli atti di indirizzo di  cui  al  comma  2,  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  individua,  mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono
essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
 
          Note all'art. 73: 
              - Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000,  n.
          328  (Legge  quadro  per  la  realizzazione   del   sistema
          integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          8. A decorrere dall'anno 2002 lo  stanziamento  complessivo
          del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato
          dalla legge finanziaria con le modalita'  di  cui  all'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e  successive  modificazioni,   assicurando   comunque   la
          copertura  delle  prestazioni  di  cui  all'art.  24  della
          presente legge.». 
              -Si riporta l'art. 12 della legge 11  agosto  1991,  n.
          266  (Legge-quadro  sul  volontariato),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991: 
              «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il  volontariato).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito l'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato,
          presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un  suo
          delegato  e  composto   da   dieci   rappresentanti   delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in  almeno  sei  regioni,  da  due   esperti   e   da   tre
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative.  L'Osservatorio,   che   si   avvale   del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, ha i seguenti compiti: 
                a) provvedere al censimento delle  organizzazioni  di
          volontariato ed  alla  diffusione  della  conoscenza  delle
          attivita' da esse svolte; 
                b)  promuovere  ricerche  e   studi   in   Italia   e
          all'estero; 
                c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
          sviluppo del volontariato; 
                d) approvare progetti sperimentali  elaborati,  anche
          in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
          volontariato iscritte nei registri di cui  all'art.  6  per
          far  fronte   ad   emergenze   sociali   e   per   favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate; 
                e) offrire sostegno  e  consulenza  per  progetti  di
          informatizzazione  e  di   banche-dati   nei   settori   di
          competenza della presente legge; 
                f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali; 
                g)  sostenere,  anche  con  la  collaborazione  delle
          regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento  per  la
          prestazione dei servizi; 
                h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
          e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; 
                i) promuovere, con cadenza triennale, una  Conferenza
          nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti  i
          soggetti  istituzionali,   i   gruppi   e   gli   operatori
          interessati. 
              2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri - Dipartimento per gli affari  sociali,  il  Fondo
          per    il    volontariato,    finalizzato    a    sostenere
          finanziariamente i progetti di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1.». 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 15 dicembre 1998,  n.
          438  (Contributo  statale  a  favore   delle   associazioni
          nazionali di promozione sociale): 
              «Art. 1 (Contributo  alle  associazioni  di  promozione
          sociale). - 1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.
          59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  ,  come
          modificato dall'art. 133 del decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 112 , il contributo statale previsto  dall'art.  1
          della legge  19  novembre  1987,  n.  476  ,  a  favore  di
          associazioni ed enti  di  promozione  sociale,  escluse  le
          associazioni combattentistiche e patriottiche per le  quali
          provvedono altre disposizioni di  legge,  e'  stabilito  in
          lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. 
              2.  Ferme  restando  le  condizioni   stabilite   dagli
          articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476  del  1987,  il
          contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura  del
          50 per cento ai  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987,  tra  cui
          e' ripartito in parti uguali, e nella  misura  del  50  per
          cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
          della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma
          3 del presente articolo. 
              3. Il  contributo  da  assegnare  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n.  476
          del 1987, e' ripartito secondo i seguenti criteri: 
                a) una quota del 20 per cento in  misura  uguale  per
          tutti i soggetti ammessi al contributo; 
                b) una quota del  20  per  cento  in  proporzione  al
          numero  degli  associati  e  dei  soggetti  partecipanti  o
          fruitori dell'attivita' svolta; 
                c)  una  quota  del  60  per  cento  sulla  base  del
          programma di attivita' di cui all'art. 3 della citata legge
          n. 476 del 1987  ed  in  relazione  alla  funzione  sociale
          effettivamente svolta.». 
              - Per il testo dell'art. 96, della  legge  21  novembre
          2000, n. 342, si veda nelle note all'art. 102. 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 7 dicembre 2000,  n.
          383 (Disciplina delle associazioni di promozione  sociale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  dicembre
          2000: 
              «Art.  13  (Fondo  per  l'associazionismo).  -  1.   E'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  il  Fondo  per
          l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente
          le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
          comma 3 dell'art. 12. 
              2. Per il funzionamento del  Fondo  e'  autorizzata  la
          spesa massima di lire 4.650 milioni  per  il  2000,  14.500
          milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere  dal
          2002.». 
              - Per i riferimenti della legge n.  241  del  1990,  si
          veda nelle note all'art. 53.